Tirocinanti, stagisti ed alternanza scuola lavoro in farmacia
Il tema della gestione dei tirocinanti e stagisti, sempre più frequentemente collocati nell’ambito di attività collegate con l’alternanza scuola lavoro, è un tema ricorrente per la farmacia che, a diverso titolo, molto spesso ospita al proprio interno attività legate all’inserimento temporaneo di persone presso la propria struttura.
E’ bene sin dall’inizio ricordare un articolo preciso (articolo 2, comma 1) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i che dice:
“Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni’.
Un chiarimento definitivo è stato dato il 3 luglio 2018 dalla Commissione Interpelli, insediata permanentemente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche del Lavoro, sul tema specifico dell’Alternanza Scuola Lavoro: “per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni”.
Nella sintesi dell’articolo 5 citato troviamo una sorta di vademecum a cui attenersi e a cui fare riferimento nel caso di vogliano attivare per corsi di alternanza scuola lavoro in farmacia.
Elenco delle cose da tener presenti
Art. 5 Salute e sicurezza
1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonchè in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purchè ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.
Appare evidente che LA FORMAZIONE per stagisti, apprendisti, tirocinanti operanti a diverso titolo in farmacia È OBBLIGATORIA ed è necessario che ci sia una traccia concreta dell’effettiva realizzazione dell’attività formativa svolta.
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